Inarsind Brescia

Esperto risponde

Applicazione D.M. 20 dicembre 2012 relativo agli impianti antincendio nelle attività normate

QUESITO

Vi sottopongo una questione di carattere generale relativa alla prevenzione incendi che penso possa essere di utilità per molti.

Ho letto con attenzione il D.M. 20 dicembre 2012 relativo agli impianti antincendio nelle attività normate. Come al solito, i dubbi sono cresciuti invece che essere dissipati. Confesso tutti i miei limiti, ma devo purtroppo concludere che in Italia, almeno per me, non si riesce mai (ma proprio mai) ad avere una normativa chiara ed immediatamente applicabile.
In particolare il quesito che vi sottopongo riguarda le modalità di progettazione e realizzazione degli impianti antincendio entro le attività normate.
Va da sé, infatti, che l'impianto antincendio da realizzare in una attività NON normata è figlia della valutazione del rischio, che deve essere redatta.
Viceversa, in presenza di un DM specifico (es. autorimesse, scuole, etc.), da sempre io avevo operato applicando la norma specifica (ed i VVF avevano sempre approvato).
Ora la cosa non è per niente chiara perché il testo dei punti 4 e 4.1 del D.M. in oggetto mi confonde veramente le idee.

Chiedo venia fin da ora per le mie carenze di comprensione della lingua italiana (che il normatore sicuramente usa bene). Vengo al dunque: se ho capito bene, la procedura da seguire per una attività normata è la seguente:
1) si cerca il DM specifico e si guarda se il DM stesso prescrive, per il caso in esame, l'impianto idrico antincendio;
2) se l'impianto idrico antincendio è necessario, si lascia poi perdere il decreto e si applica la tabella 1 del punto 4.1 del DM 20/12/2012, che a sua volta fa riferimento alla UNI10779.
In altre parole, il DM specifico serve solo a capire se l'impianto serve o meno; per le prestazioni idrauliche dell'impianto, quando questo è necessario, bisogna fare riferimento alla tabella contenuta nel  DM 20/12/2012.

Io ho capito questo, ma se dovessi giurare che è così francamente non me la sentirei. Vi chiedo quindi cortesemente se ho capito correttamente, perché la differenza è veramente importante, specie per certe tipologie di edificio.
Per fare un esempio, edifici civili con altezza antincendio da 24 a 32 m (tipo "b" secondo DM 16/05/1987 n. 246), le contemporanietà sono le seguenti:
Prescrizione DM 16/05/1987 n. 246: 360 lt/min (3 idranti UNI45) x 2 colonne = 6 idranti UNI45 (2 bar) Prescrizione DM 20/12/2012: livello pericolosità 1 secondo UNI 10779, quindi 2 idranti UNI45 (2 bar) Non so se mi spiego....

Risposta:

in linea generale concordo con l'approccio che proponi nel quesito.

Il nuovo decreto si propone di allineare la progettazione degli impianti agli standard più recenti della regola dell'arte e quindi alle norme tecniche, in genere UNI (ma non solo).

Può capitare che certi requisiti vengano "alleggeriti", magari perché prima prescritti in regole tecniche tecnicamente "superate", anche se a tutti gli effetti in vigore.
Ti ricordo inoltre, che a parità di rango (decreti ministeriali), sicuramente prevale il decreto più recente.
Se proprio tu volessi tutelarti, in certi casi non particolarmente onerosi, potresti incrementare i requisiti idraulici previsti dalle UNI, ma personalmente non lo ritengo necessario.



Fabrizio Malara"